DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Per quanto attiene agli adempimenti connessi all’esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, prevedono:

all’art. 15 comma 5 D.lgs 192/2005 “il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro“;

all’art. 15 comma 6 D.lgs 192/2005 “l’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti”.

Qualsiasi violazione alle norme vigenti e richiamate indirettamente dal presente Regolamento, se non di competenza della Provincia, sarà segnalata agli organi competenti per i provvedimenti di competenza.

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